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Circolari, Fiscalità

Ecobonus: Pubblicato in Gazzetta il decreto sui controlli dell’Enea

12 Settembre 2018
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/07/2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 recante “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”.

Il decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3 -ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il decreto disciplina, anche, le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.

Come disposto dall’articolo 2 del provvedimento L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all’art. 5, comma 1, nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari

L’articolo 3 del provvedimento definisce, poi, l’avvio della procedura e documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e nello stesso è precisato che:

  • per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore , mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3 -ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

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