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Circolari, Lavori Pubblici

Codice Appalti, la SA può chiedere il sopralluogo solo a gara iniziata

31 Luglio 2018
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Nelle procedure negoziate la Stazione Appaltante non deve chiedere che il sopralluogo sia effettuato nella fase della manifestazione di interesse. Il sopralluogo può invece essere previsto nella fase di presentazione delle offerte, cioè una volta che le procedure di gara sono iniziate. Lo ha spiegato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi.

Codice Appalti, il sopralluogo

In base all’articolo 79, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), spiega l’Anac, il sopralluogo è collegato alla fase di presentazione dell’offerta. La disposizione stabilisce infatti che, “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.

Il bando tipo Anac 1/2017, relativo ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al paragrafo 14 della nota illustrativa prevede che il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie.

Codice Appalti, i limiti al sopralluogo

A seguito di una serie di richieste di chiarimento, l’Anac ha analizzato i casi in cui le Stazioni Appaltanti nelle procedure negoziate hanno previsto, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella fase preliminare della manifestazione di interesse, per esempio a seguito di un avviso di indagine di mercato.

In questi casi, il professionista o l’impresa interessati a partecipare, avevano la certezza che, senza aver effettuato il sopralluogo, non sarebbero stati invitati alla procedura.

L’Anac ha bacchettato questa prassi dichiarando illegittima la richiesta del sopralluogo in un momento antecedente alla fase gara, cioè alla presentazione delle offerte.

L’Anticorruzione ha spiegato che il sopralluogo obbligatorio preliminare fuoriesce dai limiti del Codice Appalti, che collega il sopralluogo alla presentazione dell’offerta, e determina una violazione ai princìpi della concorrenza.

La richiesta del sopralluogo obbligatorio preliminare, ha spiegato l’Anac, comporta “un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario”.

Chi presenta la manifestazione di interesse, ha concluso l’Anticorruzione, potrebbe infatti decidere di non presentare l’offerta o, ancora, potrebbe non essere invitato dalla Stazione Appaltante. Questo significa che avrebbe sostenuto inutilmente il costo del sopralluogo.

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