È entrato in vigore il 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati nei subappalti. Alcuni addetti ai lavori avevano sperato in una proroga, di cui hanno beneficiato solo le cessioni di carburanti.
È obbligatorio l’utilizzo delle fatture elettroniche per le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione.
Per il momento sono esclusi i passaggi successivi, ad esempio nel caso in cui i subappaltatori si avvalgano dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, quest’ultimo è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà invece tutte le operazioni.
Per la trasmissione delle fatture elettroniche si utilizza il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Il Sistema di Interscambio garantisce ottimi margini di sicurezza dei dati. Per la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è inoltre previsto un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) a introdurre l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito le istruzioni operative con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018.
La fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario.
ll regime dei “minimi” prevede un’aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime “forfettario”, che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.
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