Il Ministero del Lavoro ha definito le procedure di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia per i lavoratori che beneficiano dell’esclusione dell’obbligo dell’incremento della speranza di vita stabilito per il 2019.
In sostanza, l’articolo 1 comma 147 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ha escluso, per i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 148, ai fini del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita sopra richiamato.
I soggetti interessati sono quelli indicati nel citato comma 148:
• (lavori gravosi) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all’allegato B della finanziaria 2018 (tra le quali: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
• (lavori usuranti) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
L’allegato Decreto 18 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno scorso, fornisce le necessarie indicazioni operative (presentazione e valutazione delle domande e verifica delle condizioni di accesso al beneficio).
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