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Circolari, Pareri e Sentenze

Progetti idraulici: no alla competenza esclusiva degli ingegneri

26 Giugno 2018
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La redazione di elaborati che riguardano progetti idraulici non è competenza esclusiva degli ingegneri ma anche dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

La disciplina legislativa in tema di competenza dei dottori agronomi (legge 7 gennaio 1976, n. 3) individua e disciplina nel dettaglio le competenze dei dottori agronomi e forestali con riferimento a tutti quegli interventi che siano connessi con la tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali. In particolare, alla figura del dottore agronomo rientrano anche le competenze concernenti “la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano […] nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici“.

Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 591 del 21 giugno 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento di una nota con la quale il direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche comunicava che la documentazione tecnica richiesta per integrare la domanda di approvazione tecnica in via di sanatoria di un invaso, avrebbe dovuto essere essere firmata da un ingegnere iscritto all’albo professionale, e non da un agronomo.

I fatti

Secondo l’amministrazione regionale, sulla norma di legge statale dovrebbe prevalere quanto previsto dall’art. 26 dell’Allegato A della legge regionale sarda, 31 ottobre 2007, n. 12 (recante «Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna»), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in via di sanatoria degli invasi di cui trattasi deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di un ingegnere iscritto all’albo professionale.

La decisione del TAR

I giudici di primo grado hanno rilevato che non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree. Anche il Consiglio di Stato ha affermato che laddove non sussista una competenza esclusiva attribuita dalla relativa legge professionale agli ingegneri e architetti per l’intervento da realizzare, e sussista, invece, la competenza – ancorché non in via esclusiva – dei dottori agronomi e dei dottori forestali “deve concludersi che la materia (…) è certamente di competenza, seppure non esclusiva (…) di tale categoria di professionisti abilitati all’esercizio delle attività di cui all’art. 2 della L. 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. modifiche, i quali, per avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo albo a norma dell’art. 3 della L. ult. cit., dimostrino il possesso di un elevato grado d’esperienza specialistica in materia”

Applicando tale principio, la norma regionale non afferma la sussistenza di una competenza esclusiva degli ingegneri, a scapito della sfera di competenza che la legge statale attribuisce ai dottori agronomi, ma affianca a quest’ultima la competenza (non esclusiva) degli ingegneri, ai quali è consentita la predisposizione degli allegati tecnici che devono accompagnare la domanda in sanatoria.

sentenza-tar-sardegna-21.06.2018-591

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