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Circolari, Pareri e Sentenze

Impianti eolici, il Comune non può imporre oneri economici per l’installazione

4 Giugno 2018
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Il Comune non può prevedere l’imposizione di oneri economici-patrimoniali per l’installazione di parchi eolici nel territorio comunale.

Lo ha ricordato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n. 737 del 24 maggio 2018 che ha accolto il ricorso presentato contro un’ingiunzione di pagamento emessa per il credito asseritamente vantato da un Comune quale “canone di concessione” in ragione di una “Convenzione” sottoscritta tra le parti per l’installazione di un parco eolico (convenzione che prevedeva un indennizzo fisso annuale, un corrispettivo funzione del fatturato e una somma una tantum).

Il TAR per la Puglia ha stabilito che per l’installazione di parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le Regioni possono prevedere misure compensative, mai meramente economiche, e solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.

Nel merito i giudici del TAR hanno rilevato che la “Convenzione” stipulata aveva come unica finalità quella di imporre oneri meramente pecuniari, peraltro in buona parte in via ricorrente e continuativa, che sono in toto ingiustificati, in quanto l’art. 12, comma 4 del D.Lgs n. 387/2003 e l’art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, vietano espressamente l’imposizione di simili pesi economici, da cui deriva la nullità del singolare “patto” intervenuto tra le parti per contrarietà a specifiche norme imperative e per impossibilità dell’oggetto (art. 1418 c.c.).

Va inoltre considerato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è da qualificarsi come attività libera, soggetta ad una procedura semplificata di autorizzazione unica (non già di concessione), che quindi ha la funzione di rimuove un limite legale, previa valutazione della esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all’esercizio dell’attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La competenza ad emanare detta autorizzazione unica è affidata alle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi, appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale (D.Lgs n. 387/2003 s.m.i.). Sul punto, la conferenza di servizi coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti di energia.

L’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal D.Lgs n.387/2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale. Lo scopo perseguito dalla legge è chiaramente quello di evitare che accordi di tal fatta possano sortire effetti disincentivanti quanto alla costruzione e all’esercizio di impianti del tipo di quello in esame, in contrasto con le finalità di espansione del mercato di approvvigionamento energetico da fonti “pulite”, avute di mira dal legislatore comunitario e statale.

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso, annullato gli atti di esecuzione coattiva e dichiarato nulla la “Convenzione” con l’accertamento che nessuna somma è dovuta in dipendenza di detta “Convenzione” e con condanna del Comune, percettore di somme in buona fede, non essendo stato dimostrato il contrario, alla ripetizione (art. 2033 c.c.), in favore delle società ricorrenti, per quanta parte a ciascuna dovuta, degli importi pecuniari indebitamente corrisposti, maggiorati, essendo stati richiesti, degli interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale.

sentenza-tar-puglia-24.05.2018-737

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