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Circolari, Lavori Pubblici

Gare di appalto e costi della manodopera: nessuna esclusione per chi non li indica

22 Maggio 2018
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I costi della manodopera costituiscono una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione in sede di soccorso istruttorio. Di contro, però, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.

È questa l’interessante conclusione a cui è giunta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 417 del 2 maggio 2018 recante “Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Roma Capitale – Municipio II e da Air Control S.r.l. e Csia Sicurezza Srl – Appalto per Interventi di ristrutturazione del Mercato Italia: adeguamento impiantistico e realizzazione ufficio anagrafico presso il mercato – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 317.826,75 – S.A. Roma Capitale – Municipio II – Unità Organizzativa Tecnica” e a cui fa il paio sullo stesso argomento la Delibera n. 420 sempre del 2 maggio 2018.

Sull’argomento costi della manodopera è bene ricordare l’art. 23, comma 16 e l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, gli ultimi due periodi dell’art. 23, comma 16 recitano: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso“. Mentre per l’art. 95, comma 10: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)“.

Dalla lettura combinata dei due articoli si comprende che mentre i costi della sicurezza devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta, i costi della manodopera devono essere soltanto individuati al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia.

Confermando questa nostra tesi, l’Anticorruzione ha rilevato che:

  • il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio;
  • la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera;
  • qualora la lex specialis non preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, è tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

delibera-anac-02.05.2018-417

delibera-anac-02.05.2018-420

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