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Circolari, Pareri e Sentenze

Condominio, le fessure nell’intonaco sono un ‘grave vizio’

8 Maggio 2018
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Le fessure nell’intonaco possono rappresentare gravi vizi dell’immobile, in grado di comprometterne la funzionalità e il normale utilizzo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 10048/2018.

Condominio, il caso delle fessure nell’intonaco

Nel caso preso in esame, un condominio aveva citato in giudizio l’impresa di costruzione e il progettista per la presenza di una serie di vizi ritenuti gravi, primo tra tutti la presenza di numerose fessure nell’intonaco, per passare poi alla mancata impermeabilizzazione dell’edificio, l’assenza di protezioni di copertura, la presenza di disfunzioni nell’impianto fognario e di adduzione del gas, con l’utilizzo di tubazioni non appropriare, la scorretta collocazione dei pozzetti e delle connessioni.

Secondo la Corte d’Appello, le cavillature diffuse non potevano qualificarsi come gravi vizi dell’opera perché non riguardanti le strutture dell’immobile. I giudici della Corte d’Appello avevano affermato che le fessurazioni non compromettevano la solidità e la durata dell’edificio, ma avevano un impatto solo sull’aspetto decorativo.

Per questo motivo aveva ridimensionato le richieste di risarcimento del condominio.

Cassazione: ‘le fessure sono un grave vizio dell’immobile’

La Cassazione ha ribaltato la situazione accogliendo le richieste del condominio. I giudici hanno sottolineato che le fessurazioni causavano il rigonfiamento degli intonaci e infiltrazioni.

Basandosi su questa evidenza, i giudici hanno spiegato che “sono gravi difetti dell’opera anche quelli che riguardano gli elementi secondari e accessori, come le impermeabilizzazioni, i rivestimenti e gli infissi, purchè tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene”.

La Cassazione ha ricordato che i rivestimenti, anche se hanno una funzione decorativa, sono applicati sulle parti strutturali dell’edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici e atmosferici. Le fessurazioni, quindi, provocano una maggiore esposizione alle infiltrazioni e alla penetrazione di agenti aggressivi.

A detta della Corte di Cassazione, in generale le fessurazioni, anche se eliminabili con interventi di manutenzione ordinaria, vanno quindi considerate in via astratta, se non trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità dell’immobile.

La Corte ha così superato il precedente orientamento in base al quale le lesioni erano considerate irrilevanti se incidenti solo sul profilo estetico.

Il costruttore è stato quindi condannato ad un risarcimento congruo con la gravità dei danni arrecati dai difetti presenti nella costruzione.

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