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Circolari, Pareri e Sentenze

Banca dati degli operatori economici (BDOE), arriva il parere del Consiglio di Stato

2 Maggio 2018
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Nuovo parere in “chiaroscuro” del Consiglio di Stato per uno dei tanti provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Questa volta è il turno dello schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) recante “Banca dati degli operatori economici” (BDOE) previsto dall’art. 81, comma 2 del Codice e della corredata analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dell’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Come tante altre volte di tratta in un parere positivo ma “con osservazioni” che tendono a smontare l’intero articolato con puntualizzazioni articolo per articolo che dovrebbero portale il MIT alla riscrittura del decreto. Il Parere n. 1126/2018 del Consiglio di Stato arriva dopo quello preventivo dell’ANAC, che si espressa con delibera 1 marzo 2018, e dell’AGID, che si espressa con determinazione direttoriale n. 89 del 16 marzo 2018.

Lo schema di decreto da attuazione all’art. 81, comma 2 del Codice il quale stabilisce che per “le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice”.

Lo schema di decreto è composto da 11 articoli:

  • art. 1 – Banca dati nazionale degli operatori economici
  • art. 2 – Definizioni
  • art. 3 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario
  • art. 4 – Schema di funzionamento della BDOE
  • art. 5 – Utenti e profili funzionali
  • art. 6 – Modalità di accesso alla Banca dati
  • art. 7 – Interoperabilità tra i sistemi coinvolti
  • art. 8 – Modalità relative alla gestione delle attività transitorie prima dell’avvio e fino alla data di obbligo di utilizzo di BDOE
  • art. 9 – Trattamento e sicurezza dei dati
  • art. 10 – Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263
  • art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

Dopo una analisi articolo per articolo, la Commissione Speciale ha precisato di non avere alcun rilievo da formulare sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie. Lo schema di decreto, indipendentemente dal nomen iuris individuato dalla delega recata dal codice, deve considerarsi un “regolamento ministeriale”.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni previste risultino, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi. Strumentalmente alla funzione regolatoria il codice attribuisce al Ministero la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNCP) che è destinata ad assumere la nuova configurazione di Banca dati Nazionale degli Operatori Economici. In tale banca dati sono destinate a confluire tutte le informazioni contenute nelle banche dati già esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Tuttavia, al fine di assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi, la Commissione ha formulato alcune osservazioni di carattere generale e altre di carattere specifico sui singoli articoli.

Nel dettaglio, la Commissione ha intanto rilevato:

  • un’apparente discrasia fra relazione tecnica, ATN (analisi tecnico normativa) ed AIR (analisi di impatto della regolamentazione) in ordine alle fonti di finanziamento della BDOE.
  • che il d.m. non dà attuazione alla previsione di cui all’art. 81, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti, con particolare riferimento “alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione”.

parere-cds-27.04.2018-1126

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