L’art. 135 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” attribuisce alle Regioni il compito di sottoporre a specifica normativa d’uso il proprio territorio mediante l’approvazione di piani paesaggistici che, per la parte relativa alle aree soggette a vincolo, devono essere elaborati insieme al Ministero dei beni culturali e del turismo. Alcune Regioni hanno coinvolto il Mibact nell’elaborazione dell’intero piano paesaggistico e dunque con riferimento a tutto il territorio regionale.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 5 aprile 2018 ha avuto modo di ribadire la legittimità dell’operato di quelle Regioni che hanno limitato il coinvolgimento statale alla pianificazione delle sole aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) e cioè:
– gli immobili soggetti a vincolo mediante decreto statale o regionale;
– le aree vincolate per legge (cd. aree ex-Galasso);
– gli ulteriori immobili di notevole interesse paesaggistico che possono essere vincolati dallo stesso piano paesaggistico.
In particolare la Consulta, prendendo le mosse dal giudizio avviato dallo Stato contro la Legge regionale dell’Umbria sul governo del territorio n. 1/2015, ha specificato che:
– l’art. 143 del D.lgs. 42/2004 è chiaro nello stabilire che le Regioni, al di fuori delle aree vincolate, “possono” e non “devono” stipulare intese con il Ministero per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici;
– la scelta del legislatore regionale di prevedere l’elaborazione congiunta nei soli casi in cui la impone il Codice è in linea con la disciplina statale e non determina alcuna violazione né della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, né dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, né tantomeno del principio di superiorità gerarchica della pianificazione paesaggistica rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
– le Regioni pertanto hanno la facoltà, e non l’obbligo, di estendere l’elaborazione congiunta ad altri ambiti del territorio regionale. Alcune regioni hanno ritenuto di esercitare tale facoltà, ma questo non significa che il loro operato sia diventato motivo di illegittimità delle altre normative regionali che non hanno recepito questo indirizzo.
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