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Circolari, Edilizia Privata

Edilizia libera: quali tende, pergole e gazebo si installano senza autorizzazione

11 Aprile 2018
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Con l’arrivo della stagione primaverile, cresce la voglia di attrezzare gli spazi esterni con tende da sole, pergolati e gazebo.

La pubblicazione del Glossario unico per le opere di edilizia libera ha contribuito a mettere ordine in questo campo, specificando le tipologie di manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Tende: come realizzarle senza autorizzazione

Il glossario specifica che non è necessario richiedere alcun titolo edilizio per l’installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo.

Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018), quindi, ufficializza l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede nessun permesso in quanto ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno limitata nel tempo.

Autorizzazione paesaggistica: è necessaria per le tende?

Sotto il punto di vista paesaggistico, come chiarito dal DPR 31/2017, l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica.

Sono escluse anche “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.

Edilizia libera: quando rientrano gazebo e pergolati

Il glossario fa rientrare l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opera di edilizia libera purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

La pubblicazione dei prossimi elenchi con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire permetterà di chiarire quale titolo edilizio è necessario per l’installazione di gazebo e pergolati stabilmente infisso al suolo. Il Dlgs 222/2016, infatti, specifica solo che la nuova costruzione di manufatti edilizi richiede il permesso di costruire.

Gazebo e pergolati sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Sotto il punto di vista paesaggistico, la nuova norma sull’autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati, tuttavia specifica che installazione di pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attivita’ didattico-ricreative rientra tra le opere per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

Per la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

 

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