Un altro tassello del Puzzle del Codice dei contratti, anche se con un mostruoso ritardo di oltre 20 mesi va al suo posto ed in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 181, comma 4 del Codice stesso con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
Sono ormai molti i provvedimenti che hanno visto la luce dopo lo scioglimento delle Camere con un’accelerazione da parte dell’ANAC e del MIT veramente inusuale per i ritmi che avevano tenuto nei mesi precedenti.
Ricordiamo che:
L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.
Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.
Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda) suddivise nei seguenti paragrafi:
ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Relazione _AIR_LINEE GUIDA_n_9_Del-318_018