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Circolari, Lavori Pubblici

Codice appalti: Dall’Anac le linee guida n. 9 sui contratti di partenariato pubblico privato (PPP)

10 Aprile 2018
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Un altro tassello del Puzzle del Codice dei contratti, anche se con un mostruoso ritardo di oltre 20 mesi va al suo posto ed in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 181, comma 4 del Codice stesso con la delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

Sono ormai molti i provvedimenti che hanno visto la luce dopo lo scioglimento delle Camere con un’accelerazione da parte dell’ANAC e del MIT veramente inusuale per i ritmi che avevano tenuto nei mesi precedenti.

Ricordiamo che:

  • i contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del Codice dei contratti di cui d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che (come disposto dall’articolo 180, comma 3, del codice stesso) è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera;
  • per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. Rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione.

L’ANAC prima di procedere all’approvazione della delibera in argomento ha acquisito il parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere n. 755 del 29 marzo 2017.
Nella prima  parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.
Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda) suddivise nei seguenti paragrafi:

  1. Il trasferimento dei rischi all’operatore economico
  2. Le diverse tipologie di rischio.
  3. La revisione del piano economico-finanziario
  4. La corretta definizione delle clausole contrattuali
  5. La matrice dei rischi
  6. Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi
  7. Resoconto economico-gestionale
  8. Entrata in vigore

ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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