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Circolari, Fiscalità

Fondi europei: Sulla Gazzetta il regolamento per la programmazione 2014 – 2020

27 Marzo 2018
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; il nuovo Regolamento è entrato in vigore già ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Con il provvedimento vengono introdotte nuove norme (ed adeguate quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina la programmazione e l’uso dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il regolamento definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP), recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2014-2020,  e consentendo l’avvio e la corretta attuazione dei Programmi operativi nazionali e regionali, assicurando la continuità della normativa sull’ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2007-2013.

Il provvedimento è costituito da 23 articoli mentre nel precedente DPR 3 ottobre 2008, n.196 relativo ai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 gli articoli erano soltanto 10; nel nuovo provvedimento al posto sono stati aggiunti i seguenti nuovi articoli:

  • Art. 2 – Principi generali
  • Art. 3 – Periodo di ammissibilità della spesa
  • Art. 4 – Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
  • Art. 5 – Contributi in natura
  • Art. 6 – Ammortamento
  • Art. 7 – Premi
  • Art. 8 – Spese connesse al credito d’imposta
  • Art. 9 – Spese connesse all’esonero contributivo
  • Art. 10 – Strumenti finanziari
  • Art. 12 – Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell’occupazione
  • Art. 13 – Spese non ammissibili
  • Art. 14 – Operazioni che generano entrate nette
  • Art. 20 – Ammissibilità sulla base dell’ubicazione delle operazioni
  • Art. 21 – Stabilità delle operazioni

Gli obiettivi del provvedimento sono:

  • enunciare le forme di sostegno dei Fondi citati e i principi generali di ammissibilità delle spese per le quali è possibile richiedere il contributo europeo e nazionale;
  • ribadire il divieto di doppio finanziamento;
  • introdurre, in caso di utilizzo dei costi standard,  meccanismi sanzionatori utili a innalzare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi finanziati.

È stata prevista, inoltre, una specifica normativa sulle condizioni in base alle quali sono ammissibili le spese connesse al credito d’imposta e all’esonero contributivo. In particolare, il credito di imposta deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con la previsione di adeguate verifiche per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all’Unione europea degli importi relativi al credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari.

Infine, occorre precisare che il testo del DPR 5 febbraio 2018, n. 22 rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo temporale di ammissibilità delle spese.

DPR_05_02_2018_22

 

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