Tutto pronto per l’ingresso dei Condhotel in Italia. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 recante “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 21 marzo e consentirà di rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera limitatamente ad un quota delle unità abitative a destinazione residenziale di esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale al fine di incentivare gli investimenti di riqualificazione delle strutture.
L’obiettivo del decreto è, infatti, quello di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale. Per raggiungere questo obiettivo arriva finalmente anche in Italia il “condhotel” per il quale il decreto definisce le condizioni di esercizio e indica i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.
Il DPCM è costituito da 13 articoli:
Per condhotel si definisce un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie netta complessiva non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere.
I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi con modalità compatibili con la gestione unitaria della struttura in cui gli stessi sono ubicati:
I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel indicano le suddette condizioni poste a disciplina dell’esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita.
In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti:
Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni.
Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e dalle leggi regionali in materia con rifermento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie netta del 40% destinabile ad unità abitative ad uso residenziale; il provvedimento di rimozione del vincolo, per la parte eccedente il predetto limite, è inefficace.