È compito dello Stato e non delle Regioni individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato “end of waste” e quindi non più un rifiuto: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229.
In particolare, i giudici hanno richiamato l’art. 6 della Direttiva europea 2008/98/CE (Direttiva rifiuti) in materia di end of waste in base al quale gli Stati membri, in mancanza di criteri comunitari, possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale.
Tale previsione – sottolineano i giudici – ha trovato recepimento in Italia con l’art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che demanda a decreti del ministero dell’Ambiente l’individuazione delle condizioni necessarie affinchè un rifiuto possa cessare di essere tale.
Dall’analisi delle norme sopra richiamate, secondo i giudici, emerge che spetta esclusivamente allo Stato legiferare in materia di end of waste e non anche alle sue diramazioni quali Regioni o altri enti a ciò delegati, in quanto “la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro”.
D’altra parte – sottolineano i giudici – la previsione della competenza statale su questa materia appare del tutto coerente anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
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