Da quest’anno la Comunicazione rifiuti semplificata dovrà essere compilata esclusivamente in via telematica tramite il portale https://mudsemplificato.ecocerved.it e inviata solo via PEC alla casella centralizzata comunicazionemud@pec.it.
L’utente (dichiarante o soggetto delegato) dovrà:
1. registrarsi al sito mudsemplificato.ecocerved.it e confermare le proprie credenziali a partire dalla mail ricevuta;
2. accedere al sito indicando codice utente e password;
3. inserire i dati con la procedura guidata;
4. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla;
5. versare i diritti di segreteria di 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante mediante bollettino sul c.c.p. n. 338897 intestato alla Camera di commercio di Reggio Calabria – Via T. Campanella, 12 – 89125 Reggio Calabria, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Diritti di Segreteria MUD 2018 – Rifiuti anno 2017“;
6. confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione Rifiuti semplificata, dall’attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante.
7. spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all’indirizzo comunicazionemud@pec.it
A fronte dell’invio della PEC, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una ricevuta di avvenuta consegna che da la certezza che il messaggio è giunto a destinazione.
Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l’utente riceverà una segnalazione nella quale viene indicata l’anomalia.
Sul sito mudsemplificato.ecocerved.it è disponibile una guida sintetica alla trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti.
Non è quindi più possibile:
• Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente;
• Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi, come previsto dall’art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, anche se contenente tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, sarebbe soggetta alla segnalazione alle autorità competenti, per l’eventuale comminazione delle sanzioni previste dalla legge.
Fonte Camera di Commercio Reggio Calabria