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Il Ministero dell’Ambiente interviene di nuovo per fornire una serie di chiarimenti sui Criteri ambientali minimi (CAM) da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.
Dopo una serie di segnalazioni sulla non corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti, ha aggiornato le Faq che spiegano come applicare il DM 11 ottobre 2017.
In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione di gara. In particolare, i criteri progettuali vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM oppure prevederne di simili, fermo restando la possibilità di elaborare criteri premianti nuovi e/o più stringenti.
I criteri per la selezione dei candidati non sono obbligatori, anche se, soprattutto nelle gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato che la stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM.
La definizione di un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere o di un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto.
In fase di progetto devono essere indicati i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. In mancanza di siti idonei, è la stazione appaltante e non l’impresa a dover giustificare le cause che impediscono il rispetto delle norme sui CAM.
Secondo il Ministero, “il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo”.
Il Ministero ha infine ricordato le deroghe presenti nel comma 3 del DM 11 ottobre 2017. Si tratta della possibilità di applicare in modo diverso i CAM relativi alla riduzione del consumo di suolo e all’illuminazione naturale nelle zone omogenee A e B.
chiarimenti_CAM_edilizia_020218
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