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Circolari, Fiscalità

“Bonus Verde” – Dall’Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti

6 Febbraio 2018
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Il nuovo “bonus verde”, introdotto per le spese sostenute nel 2018 per la sistemazione di aree e giardini privati o condominiali, si applica separatamente, cioè raddoppia, se vengono eseguiti sia lavori su aree private, che su aree condominiali. Viceversa la detrazione non opera per gli interventi eseguiti in economia e per le manutenzioni ordinarie.
Questi i primi chiarimenti in tema di bonus verde forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Convegno Telefisco 2018 e che anticipano i contenuti di una prossima circolare sulle novità fiscali 2018.
Come è noto, l’articolo 1, commi 12-15 della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), introduce, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale.
Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.
La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.
La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.
In tal ambito l’Agenzia delle Entrate precisa che:
  • le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione;
  • il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare, che sulle le parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno;
  • la detrazione riguarda interventi straordinari di “sistemazione a verde” con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Da tale indicazione si evince che è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Non risultano pertanto agevolabili i lavori in economia;
  • la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

 

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