Dal 15 marzo 2018 sarà possibile presentare online la dichiarazione di successione utilizzando l’apposito software predisposto dall’Agenzia delle Entrate (SUC).
Lo ha previsto il Provvedimento 28 dicembre 2017, n. 305134 recante “Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica” con il quale l’Agenzia delle Entrate ha:
La presentazione online, a meno di ulteriori proroghe, diverrà obbligatoria a partire dall’1 gennaio 2019.
Ricordiamo che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
Nel caso di più obbligati a presentare la dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Relativamente ai contribuenti esonerati, non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata per via telematica o, fino al 31 dicembre 2018, presentando il Modello 4 all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).
Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – C.A.P. 00144 Roma.
Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre auto-liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il Modello F242 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente il modello per la richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale delle imposte connesse alla presentazione della dichiarazione di successione telematica e consegnare all’ufficio.
L’imposta di successione, liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata, può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
provvedimento-28.12.2017-305134
provvedimento-28.12.2017-305134-modello-dichiarazione
provvedimento-28.12.2017-305134-istruzioni-fascicolo1