Sulla G.U. del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto 22 novembre 2017 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C), di capacità geometrica fino a 9 m³.
Con l’entrata in vigore del DM, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C sono ricompresi al punto 13.1.A dell’allegato I del regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, non rientrano nel DM in oggetto.
La regola tecnica, parte integrante del DM, riportata in allegato I, è entrata in vigore il 5 gennaio scorso, ed ha abrogato:
a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri[1]»;
b) decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto[2]»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
Pertanto, con l’emanazione del summenzionato DM 22 novembre 2017, è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa ai contenitori distributori rimovibili di carburante che in precedenza era soggetta a disposizioni diverse a seconda che fossero destinati al rifornimento di “macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada” oppure per le “attività di autotrasporto”.
Tale dicotomia, che aveva generato negli anni vari dubbi interpretativi ed era stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dei VVF, è stata finalmente superata.
Per consultare il documento ufficiale, utilizzare il link:
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[1] Il D.M. 19 marzo 1990 disciplinava l’installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità = 9000 litri,
esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto-mezzi all’interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili. La successiva Lett. Circ. M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9/3/1998 stabiliva che poteva essere consentita l’installazione di tali apparecchiature anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Con il DPR n. 151/2011 queste attività erano comunque soggette a controllo VVF in relazione alla capacità dei contenitori.
[2] Il D.M. 12 settembre 2003 disciplinava l’installazione e l’esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica = 9 m
3, in contenitori-distributori rimovibili
per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio con oggetto sociale l’attività di autotrasporto, che erano per il settore del trasporto merci: imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi; per il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.