In caso di smarrimento o furto della merce spedita, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno deve unicamente provare la perdita del carico ed il relativo valore, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 702/2018, accogliendo il ricorso di una compagnia di assicurazione che aveva agito contro lo spedizioniere subentrando nella sua posizione dopo averlo indennizzato.
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