La proposizione di un’istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati (ad es. un ordine di demolizione).
Mentre la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la Sentenza 1 dicembre 2017, n. 746 ha parlato di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, chiarendo che lo stesso è subordinato alla verifica della doppia conformità delle opere oggetto della sanatoria, ossia alla verifica di conformità rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della esecuzione delle opere sia al momento della presentazione della domanda di accertamento in sanatoria, il Consiglio di Stato è nuovamente entrato nell’argomento con la Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5654 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva confermato un’ordinanza di demolizione nonostante la presentazione (successiva all’ordinanza di demolizione), ai sensi dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, di un’istanza di accertamento di conformità che, secondo i ricorrenti, determinerebbe l’illegittimità ovvero l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione:
Secondo tali principi, Palazzo Spada ha ritenuto che, per il principio di legalità, la proposizione dell’istanza di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati. Dunque, ha rigettato il ricorso confermando l’ordinanza di demolizione.
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