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E’ stato sottoscritto domenica 3 dicembre 2017 il rinnovo del CCNL della logistica che interessa oltre 700.000 lavoratori.
L’accordo è stato siglato da Confetra, Anita, Conftrasporto, CNA Fiat, Sna- Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit CISL e Uiltrasporti.
Tra le altre cose il nuovo accordo afferma che, in sede di stesura verranno stabilite “le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione di merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti ed imbarcazioni, i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro“. Tale principio appare indirizzato a quei datorindi lavoro che, attraverso un algoritmo e delle piattaforme disgitali, smistano ordinativi anche di natura culinaria.
Questi risultano essere i punti più importanti:
– una tantum pari a 300 euro a copertura del teriodo intercorrente tra la scadenza del vecchio contratto (31 dicembre 2015) ed il rinnovo;
– aumento medio di 108 euro;
– orario di lavoro settimanale pari a 39 ore da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi, con la possibile distribuzione su 5 o 6 giorni. Qualora nell’arco temporale appena considerato la medianoraria fosse sopra tale limite, il maggior numero di ore va computato come lavoro straordinario. La durata dell’orario settimanale non potrà superare le 48 ore settimanali, compresi gli straordinari. Viene prevista la settimana mobile per la fruizione dei riposi settimanali;
– possibilità, a livello aziendale, previo accordo con le strutture sindacali aziendali, di prevedere l’orario settimanale su 4 giorni con orari giornalieri fino a 10 ore. La diversa programmazione dell’orario è attivabile per un massimo di 4 settimane in un anno, previa corresponsione di una indennità di disagio settimanale pari a 50 euro;
– nelle malattie che iniziano dopo giornate non lavorative, a partire dal quarto evento l’integrazione datoriale sarà pari al 75%, per il quinto l’integrazione sarà del 50%, del 25% per il sesto, mentre dal settimo non verrà corrisposta alcuna integrazione;
– le imprese si impegnano ad affidare le attività oggetto di esternalizzazione soltanto ad imprese che applicano il CCNL;
– viene introdotta la clausola sociale nei cambi di appalto.
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