Possibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi IVA in via prioritaria, di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria .
Questa è una delle disposizioni, in tema di fiscalità, contenute nella legge n.167/2017 (cd. “Legge europea 2017”), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), che, tra l’altro, chiude una delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia.
Si tratta, in particolare, della procedura di infrazione 2013/4080 con cui la Commissione Europea contestava all’Italia gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito IVA in via prioritaria.
Come noto, l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi IVA prioritari, in merito è intervenuto il DL n. 193/2016 per effetto del quale è stato incrementato da 15.000 a 30.000 euro l’importo dei rimborsi IVA per cui non è richiesta alcunagaranzia fideiussoria
La garanzia fideiussoria deve essere prestata, per ilrimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro, in via obbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi”[1], ovvero in via facoltativadai cd. “contribuenti virtuosi”[2].
A tal riguardo, l’art. 7 della legge europea 2017 ha previsto, a titolo di ristoroforfettario, il riconoscimento di una somma pari allo 0,15% dell’importo garantito (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al rilascio della fideiussione per ottenere il rimborso prioritario[3].
Questa nuova misura si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell’IVA 2018, relativa all’anno 2017 (da presentare dal1° febbraio al 30 aprile 2018) e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.
Il beneficio interessa da vicino le imprese del settore delle costruzioni, coinvolte dal fenomeno dell’eccedenza del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalle operazioni nelle quali si applicano i meccanismi di inversione contabile (reverse charge e split payment) e dalle operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive.
Per completezza, si segnala che la legge europea 2017, con l’introduzione dell’art. 30-ter del DPR 633/1972, definisce le modalità ed i termini per richiedere restituzione dell’IVAversata e non dovuta, fermo restando l’impossibilità di ottenere tale restituzione qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
[1] Ai sensi dell’art.38-bis, co.4, lett.b, DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che:
– esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”;
– hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972;
– hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
[2] Per contribuenti “virtuosi” si intendono i soggetti diversi da quelli elencati dall’art.38-bis, co.4 , lett.a-d, del DPR 633/1972. Si deve trattare, quindi, di:
– soggetti che esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni;
– soggetti che non hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica per determinati importi;
– soggetti che non richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione dell’attività.
[3]La medesima disposizione ha previsto che tali importi siano versati alla scadenza dei termini previsti per eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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