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Circolari, Fiscalità

Split payment, dal Fisco una guida pratica

9 Novembre 2017
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Stanno entrando a regime le nuove regole sullo split payment. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E ha spiegato il funzionamento del meccanismo di scissione del pagamento dell’Iva, che dal 1° luglio coinvolge anche professionisti, società controllate e società quotate.

Con lo split payment, l’imponibile è pagato al fornitore, mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario. Si tratta di un meccanismo anti evasione fiscale, introdotto con la Manovrina (DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017) e regolato dal DM 27 giugno 2017 e dal DM 13 luglio 2017.

Split payment, le novità

Una delle novità più criticate è l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi dei professionisti per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito.

Dal 1° luglio 2017 lo split payment si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib.

Le Pa e le società acquirenti di beni e servizi possono anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della registrazione della fattura di acquisto e effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito.

Split payment, applicazione fino al 2020

Lo split payment si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data.

Si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea con l’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.

Pubbliche Amministrazioni soggette allo split payment

La scissione dell’Iva riguarda le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat nell’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2016. Per le fatture emesse nel 2018 bisognerà controllare l’elenco pubblicato entro il 30 settembre dell’anno precedente.

Sono soggetti a split payment anche istituti, scuole e istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, Aran e Agenzie fiscali, Coni, amministrazioni autonome.

Per maggiore certezza si può fare riferimento all’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it dal quale vanno però esclusi i Gestori di pubblici servizi e i gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Società soggette allo split payment

Lo split payment riguarda inoltre le fatture emesse nei confronti delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.

La scissione dell’Iva coinvolge anche le società controllate congiuntamente da Amministrazioni centrali e locali e le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della borsa italiana.

Nei giorni scorsi il Dipartimento dell’economia e delle Finanze ha pubblicato l’elenco provvisorio. Quello definitivo è previsto per il 15 novembre.

Operazioni escluse dallo split payment

Sono escluse dal meccanismo di scissione dell’Iva le operazioni assoggettate a reverse charge, effettuate da fornitori che applicano regimi Iva “speciali”, esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale ai sensi del Dpr 633/1972, il rimborso di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti, le operazioni al termine delle quali la Pa non effettua un pagamento materiale.

Split payment e note di variazione

Le Entrate spiegano che lo split payment si applica alle note di variazione in aumento emesse nei confronti di società e Amministrazioni prima non soggette al meccanismo di scissione dell’Iva. Se, invece, il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione, che si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, si applicheranno le regole ordinarie.

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