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La Legge n. 161/2017 di riforma del Codice antimafia è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 del 4 novembre 2017. Entra in vigore dal 19 novembre prossimo.
Le novità della legge appaiono di ampia portata, interessando oltre che alcune misure di prevenzione di cui al Dlgs 159/2011, anche alcuni aspetti del codice penale e di rito o alcune disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, fino alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla confisca allargata. Infatti, la stessa legge n. 161/2017 contiene anche una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Il fulcro centrale attorno a cui il legislatore ha voluto costruire il nuovo impianto normativo è proprio quello delle misure di prevenzione, che assumono un ruolo decisivo per la lotta e il contrasto alla criminalità economica.
Il primo passo compiuto è stato quello di ampliare il novero dei destinatari a cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale. Sono, ora, fatti rientrare tra i destinatari dei provvedimenti anche chi è indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere, oltre coloro che sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Questi ultimi, in precedenza, potevano rientrare nel sistema solo nei casi di criminalità seriale o abituale eventualmente integranti fattispecie di pericolosità generica individuati dall’articolo 1 del Dlgs 159/2011. Possono, poi, essere puniti con misure di prevenzione anche gli indiziati di stalking.
Tra le altre novità del nuovo Codice antimafia anche una serie di misure rivolte alle imprese, come, per esempio:
Una delle novità principali della riforma del Codice antimafia è quella che amplia le cause ostative all’assunzione dell’incarico di amministratore giudiziario, intervenendo direttamente, quindi, sulle modalità di nomina dello stesso.
In primo luogo, viene sancito che gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi. Spetterà al ministro della Giustizia individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso. Inoltre, è previsto che non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. A tali esclusioni, ne sono state aggiunte ora delle altre, tra cui:
– la presenza di pene accessorie previste dalla legge fallimentare;
– l’essere stati rinviati a giudizio per i reati di cui all’articolo 4 del Codice delle leggi antimafia (soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali);
– l’avere svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese allo stesso riconducibili;
– essere legati da uno “stabile rapporto di collaborazione professionale” con il coniuge o i figli del magistrato.
Presidente-RepubblicaLegge-17-ottobre-2017-n-161
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