Con la comunicazione suddetta la Cnce precisa che le imprese che operano nell’edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell’edilizia che deve essere quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale.
Nella stessa comunicazione inoltre si ricorda i diversi pronunciamenti, di una ormai consolidata giurisprudenza, che fanno discendere quale corollario dell’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile e l’obbligo di effettuare i relativi versamenti. Da tale obbligo di versamento deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).
Per tale ragione la Cnce ribadisce che qualora pervengano richieste di Durc da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, dovrà procedersi alla segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc On Line.



