• cerca Stampa Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Circolari, Pareri e Sentenze

Distanze minime, valgono solo per le nuove costruzioni

4 Ottobre 2017
Categories
  • Circolari
  • Pareri e Sentenze
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Solo i nuovi edifici devono rispettare le distanze minime previste dal DM 1444/1968. Questi limiti non valgono negli interventi di demolizione e ricostruzione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4337/2017.

Distanze minime nelle demolizioni e ricostruzioni

L’articolo 9 del DM 1444/1968 stabilisce che nei nuovi edifici tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima di 10 metri. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Nei centri storici, invece, è vietato superare le distanze preesistenti, anche se inferiori ai limiti consentiti.

Il CdS ha chiarito che per “nuovi edifici” bisogna intendere quelli costruiti per la prima volta. Solo in questo caso bisogna rispettare il limite dei 10 metri.

Se due edifici si trovano invece ad una distanza minore di 10 metri, ed uno di questi viene demolito, può essere ricostruito alla stessa distanza in cui si trovava prima. Se così non fosse, hanno spiegato i giudici, e l’edificio ricostruito dovesse arretrare, si verificherebbe una perdita di volume e un “effetto espropriativo”. Di fatto, hanno concluso, risulterebbe impossibile realizzare interventi di demolizione e ricostruzione.

Distanze minime e sopraelevazioni

Nel concetto di nuova costruzione vanno incluse invece le sopraelevazioni, anche se realizzate su un edificio preesistente demolito e poi ricostruito. In questo caso, la parte realizzata per la prima volta deve rispettare le distanze del DM 1444/1968.

Distanze minime e destinazione d’uso

Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio adibito a deposito, aveva ottenuto il permesso di costruire per la sua demolizione e ricostruzione come immobile plurifamiliare per civili abitazioni.

L’edificio si trovava ad una distanza di tre metri da un altro immobile, distanza che era stata rispettata nella ricostruzione. Nonostante ciò, i proprietari dell’edificio posto di fronte a quello ricostruito avevano chiesto e ottenuto l’annullamento del permesso di costruire. Sostenevano che l’immobile ricostruito, avendo una destinazione diversa da quella preesistente, dovesse essere considerato come una nuova costruzione.

Il CdS ha ribaltato la situazione. I giudici hanno ribadito che non conta il cambio di destinazione, ma il fatto che i volumi siano stati realizzati per la prima volta o ricostruiti. Sulla base di queste motivazioni, i lavori per la ricostruzione sono andati avanti.

sentenza

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
Ance Reggio CalabriaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Reggio Calabria
    • Il Presidente e gli Organi
    • Gruppo Giovani
    • Il Regolamento
  • Servizi
  • News
    • Circolari
    • Bandi
    • Tabelle retributive e Indici
    • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata